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Premessa

E’ convincimento della COMIMPIANTI che l’etica nella conduzione degli affari sia condizione per il successo e strumento per la promozione della propria immagine, elemento, questo ultimo, che rappresenta un valore primario ed essenziale per la Società.
Le regole contenute nel presente documento hanno come presupposto il rispetto di ogni norma di legge e l'adozione di una condotta eticamente corretta ed equa da parte di tutti gli Esponenti Aziendali e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano per la Società, anche solo occasionalmente. Il Decreto 231 prevede, tra l’altro, un sistema sanzionatorio particolarmente rigoroso contro le società condannate, ma prevede altresì che il Codice Etico, collocato all’interno di un effettivo Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui la COMIMPIANTI intende dotarsi al più presto, possa assumere una forza di protezione a beneficio della Società stessa.
Il presente Codice Etico, in conclusione, si propone come un modello di riferimento per tutti coloro che operano per COMIMPIANTI adeguando i propri comportamenti ai principi di lealtà e onestà già condivisi dall’intero della società.

Principi e Norme

1. Ciascun Esponente Aziendale, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve rispettare i principi di correttezza, buona fede, trasparenza, fedeltà e lealtà, nei confronti sia dei colleghi, sia dei terzi con cui viene in rapporto.
2. Nessun Esponente Aziendale, deve offrire denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere, né in nome o per conto della Società, né a titolo personale, a dipendenti di persone, società o enti, né a persone da questi ultimi utilizzate, allo scopo di indurre, remunerare, impedire o comunque influenzare qualsiasi atto o fatto nell'interesse della Società.
3. Nessun Esponente Aziendale, può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere da fornitori o clienti, in connessione con la sua mansione, con la sua persona o comunque con l'attività della Società.
4. Quanto sopra stabilito ai punti 2. e 3. vale nei rapporti con persone, società o enti tanto privati quanto pubblici, sia in Italia sia all'estero.
5. In deroga a quanto stabilito ai punti 2. e 3., sono ammessi piccoli regali o cortesie, purché conformi agli usi locali e non vietati dalle leggi. Tali deroghe devono essere espressamente autorizzate dalla direzione
6. Nessun Esponente Aziendale è autorizzato a erogare per conto della Società, alcun finanziamento o contributo a partiti, organizzazioni o candidati politici.
7. In esecuzione dei doveri di fedeltà e lealtà sopra enunciati, ciascun Esponente Aziendale deve astenersi dallo svolgere qualsiasi attività o dal perseguire comunque interessi in conflitto con quelli della Società.
8. Ciascun Esponente Aziendale deve astenersi dal divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi, qualsiasi notizia o informazione riservata attinente le attività aziendali; ciò in particolare a fronte del fatto che la riservatezza è considerata un fondamentale asseto aziendale nei confronti dei clienti.
9. Le attività vietate ai punti 2., 3., 6., 7 e 8. non possono essere perseguite neppure in forma indiretta (per esempio tramite familiari, consulenti o interposte persone). E' inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) abbia le stesse finalità vietate ai punti 2., 3., 6., 7 e 8..
10. Ciascun Esponente Aziendale che riceva richieste oppure venga a conoscenza di fatti contrari ai divieti dei punti 2., 3., 6., 7 e 8., deve immediatamente informare il vertice operativo della società in cui esercita la propria attività
11. Gli Esponenti Aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25 ter del D.Lgs 231/01:

  • False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
  • False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3, c.c.)
  • Falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.)
  • Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
  • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
  • Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
  • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
  • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
  • Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
  • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
  • Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.).
Gli Esponenti Aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione dei predetti reati.
12. Nello svolgimento dell’attività gli Esponenti Aziendali devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse ossia qualsiasi attività in cui si persegua un interesse diverso da quello dell’impresa o attraverso la quale l’Esponente Aziendale si avvantaggi personalmente, per suo conto o per conto di terzi, di opportunità d’affari dell’impresa. Ciascun Esponente Aziendale che ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto tra il proprio interesse personale, per suo conto o per conto di terzi, e gli interessi della Società, deve darne comunicazione immediata secondo l’opportunità, al vertice operativo della società in cui esercita la propria attività o all’Organismo di Vigilanza, restando valide le norme specifiche previste dal Codice Civile.
13. Gli Esponenti Aziendali e le altre persone o entità con possibilità oggettiva di influenzare le scelte aziendali, devono evitare assolutamente di utilizzare, anche solo implicitamente, la propria posizione per influenzare decisioni a proprio favore o a favore di parenti, amici e conoscenti per fini prettamente personali di qualunque natura essi siano.
14. Per tutto quello non espressamente previsto negli articoli precedenti, si rimanda alla norma di legge applicabile.

Indicazione delle modalita' di attuazione e controllo

Ambito di applicazione del Codice Etico di comportamento
Destinatari del Codice Etico di comportamento sono tutti gli Esponenti Aziendali, senza alcuna eccezione, e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con COMIMPIANTI ed operano per perseguirne gli obiettivi.
Ogni Esponente Aziendale è obbligato al rispetto del presente Codice Etico di comportamento, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per perseguire un modello aziendale eticamente responsabile. Gli Esponenti Aziendali di COMIMPIANTI hanno dunque l’obbligo di conoscere le norme, astenersi da comportamenti contrari ad esse, rivolgersi al superiore per chiarimenti o denunce, collaborare con le strutture deputate a verificare le violazioni e non nascondere alle controparti l’esistenza di un Codice Etico di comportamento. Nei rapporti d’affari, le controparti devono essere informate dell’esistenza di norme di comportamento e devono rispettarle.
La violazione delle regole del presente Codice Etico di comportamento può far venir meno il rapporto fiduciario di COMIMPIANTI con l’Esponente Aziendale che l'abbia commessa, con le conseguenze di legge sul vincolo con la società. L’osservanza delle norme del Codice Etico di comportamento è da ritenersi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti ai sensi dell’art. 2104 del Codice Civile Italiano. COMIMPIANTI, attraverso i suoi Esponenti Aziendali, si impegna a collaborare con le Autorità giudiziarie, a favorire una cultura aziendale caratterizzata dalla consapevolezza di controlli esistenti e dalla mentalità orientata all’esercizio del controllo. COMIMPIANTI si impegna, inoltre, ad approfondire e aggiornare il Codice Etico di comportamento al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative di rilevanza per il Codice stesso.
In particolare, il management è tenuto ad osservare il Codice Etico di comportamento nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti della società e i componenti del Consiglio di Amministrazione e Gruppo Dirigente nel fissare gli obiettivi di impresa, devono ispirarsi ai principi dello stesso. Coloro che occupano posizioni di responsabilità in COMIMPIANTI sono infatti tenuti ad essere d’esempio per i propri collaboratori e subappaltatori, a indirizzarli all’osservanza del Codice Etico di comportamento e a favorire il rispetto delle norme.

Comunicazione e diffusione del Codice Etico di comportamento, Comimpianti si impegna favorire e garantire adeguata conoscenza del Codice Etico di comportamento ed a divulgarlo, con tutti i mezzi ritenuti più opportuni (anche tramite il proprio sito internet) presso i soggetti interessati mediante apposite ed adeguate attività di comunicazione affinché chiunque possa uniformare i suoi comportamenti a quelli qui descritti.