E’ convincimento di Comimpianti che l’etica nella conduzione degli affari sia condizione per il successo.
E' strumento per la promozione della propria immagine, elemento, quest' ultimo, che rappresenta un valore primario ed essenziale per la Società. Per questo motivo ci impegnamo a favorire e garantire un'adeguata conoscenza del nostro Codice Etico di comportamento ed a divulgarlo, con tutti i mezzi ritenuti più opportuni (anche tramite il proprio sito internet) presso i soggetti interessat,i mediante apposite ed adeguate attività di comunicazione affinché chiunque possa uniformare i suoi comportamenti con quelli dell'azienda.
1. Ciascun Esponente Aziendale, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve rispettare i principi di
correttezza, buona fede, trasparenza, fedeltà e lealtà, nei confronti sia dei colleghi, sia dei terzi con cui viene
in rapporto.
2. Nessun Esponente Aziendale, deve offrire denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere, né in
nome o per conto della Società, né a titolo personale, a dipendenti di persone, società o enti, né a persone
da questi ultimi utilizzate, allo scopo di indurre, remunerare, impedire o comunque influenzare qualsiasi atto
o fatto nell'interesse della Società.
3. Nessun Esponente Aziendale, può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi
genere da fornitori o clienti, in connessione con la sua mansione, con la sua persona o comunque con
l'attività della Società.
4. Quanto sopra stabilito ai punti 2. e 3. vale nei rapporti con persone, società o enti tanto privati
quanto pubblici, sia in Italia sia all'estero.
5. In deroga a quanto stabilito ai punti 2. e 3., sono ammessi piccoli regali o cortesie, purché conformi
agli usi locali e non vietati dalle leggi. Tali deroghe devono essere espressamente autorizzate dalla
direzione
6. Nessun Esponente Aziendale è autorizzato a erogare per conto della Società, alcun finanziamento o
contributo a partiti, organizzazioni o candidati politici.
7. In esecuzione dei doveri di fedeltà e lealtà sopra enunciati, ciascun Esponente Aziendale deve
astenersi dallo svolgere qualsiasi attività o dal perseguire comunque interessi in conflitto con quelli della
Società.
8. Ciascun Esponente Aziendale deve astenersi dal divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi,
qualsiasi notizia o informazione riservata attinente le attività aziendali; ciò in particolare a fronte del fatto
che la riservatezza è considerata un fondamentale asseto aziendale nei confronti dei clienti.
9. Le attività vietate ai punti 2., 3., 6., 7 e 8. non possono essere perseguite neppure in forma indiretta
(per esempio tramite familiari, consulenti o interposte persone).
E' inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze,
pubblicità) abbia le stesse finalità vietate ai punti 2., 3., 6., 7 e 8..
10. Ciascun Esponente Aziendale che riceva richieste oppure venga a conoscenza di fatti contrari ai
divieti dei punti 2., 3., 6., 7 e 8., deve immediatamente informare il vertice operativo della società in cui
esercita la propria attività
11. Gli Esponenti Aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti vietati dalle norme di legge, ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato previste
dall’art. 25 ter del D.Lgs 231/01:
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 commi 1 e 3, c.c.)
Falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.)
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.).
Gli Esponenti Aziendali non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle
sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la
commissione dei predetti reati.
12. Nello svolgimento dell’attività gli Esponenti Aziendali devono evitare qualsiasi situazione di conflitto
di interesse ossia qualsiasi attività in cui si persegua un interesse diverso da quello dell’impresa o attraverso
la quale l’Esponente Aziendale si avvantaggi personalmente, per suo conto o per conto di terzi, di
opportunità d’affari dell’impresa. Ciascun Esponente Aziendale che ritenga di trovarsi in una situazione di
conflitto tra il proprio interesse personale, per suo conto o per conto di terzi, e gli interessi della Società,
deve darne comunicazione immediata secondo l’opportunità, al vertice operativo della società in cui esercita
la propria attività o all’Organismo di Vigilanza, restando valide le norme specifiche previste dal Codice Civile.
13. Gli Esponenti Aziendali e le altre persone o entità con possibilità oggettiva di influenzare le scelte
aziendali, devono evitare assolutamente di utilizzare, anche solo implicitamente, la propria posizione per
influenzare decisioni a proprio favore o a favore di parenti, amici e conoscenti per fini prettamente personali
di qualunque natura essi siano.
14. Per tutto quello non espressamente previsto negli articoli precedenti, si rimanda alla norma di legge
applicabile.